IL REGIME DI CASSA PER I CONTRIBUENTI IN CONTABILITÀ SEMLIFICATA


Pubblicato il in Blog da Elio Colleoni

La legge di bilancio prevede che i contribuenti in contabilità semplificata vengano, dall’1.1.2017, tassati secondo il c.d. criterio di cassa e non secondo il c.d. criterio di competenza.


Soggetti interessati

Sono interessati da tale modifica i contribuenti (imprese individuali, società di persone) in contabilità semplificata.

Il criterio non muta e resta quindi quello di competenza per i contribuenti in contabilità ordinaria.


Determinazione del reddito secondo il principio di cassa

 In che cosa consiste la differenza fra principio di cassa e principio di competenza?

Secondo il principio di cassa è basilare il momento dell’incasso o del pagamento, al fine della formazione del reddito imponibile, diversamente dal regime di competenza in base al quale il reddito viene calcolato indipendentemente dall’incasso o pagamento.

Pertanto dal 2017 il reddito d’impresa dei soggetti semplificati è pari alla differenza tra l’ammontare dei ricavi percepiti e quello delle spese sostenute nel periodo di imposta.

Non rilevano ai fini della determinazione del reddito le rimanenze iniziali / finali.


Limite ricavi per il regime di contabilità semplificata

 Non cambia l’ambito soggettivo di applicazione del regime di contabilità semplificata.

Rientrano in detto regime le imprese individuali e società di persone qualora i ricavi percepiti in un anno intero non abbiano superato:

  • 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Irap

Anche la base imponibile IRAP è determinata sulla base del principio di cassa applicato ai fini reddituali.


Registri contabili

 Dal 2017 la contabilità semplificata prevede 3 possibili alternative:

  • tenuta di due registri distinti (incassi / pagamenti): i contribuenti in esame devono annotare cronologicamente in due distinti registri i ricavi percepiti / spese sostenute;
  • tenuta dei soli registri Iva ed indicazione mancati incassi / pagamenti:  nei registri IVA va riportato l’importo complessivo dei mancati incassi / pagamenti con l’indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono;
  • tenuta dei soli registri Iva e presunzione di incasso / pagamento: in questo caso, opera la presunzione in base alla quale la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso / pagamento. Così, ad esempio, tutte le fatture / documenti che risultano annotati entro il 31.12.2017, sono considerati incassati / pagati nel 2017. L’utilizzo dell’alternativa in esame è subordinata all’esercizio di una specifica opzione, avente validità minima triennale.

Opzione per il regime ordinario

È confermata la possibilità di optare per la contabilità ordinaria. L’opzione ha effetto fino a revoca, con un periodo minimo di 3 anni.


Modalità operative

Al fine di gestire al meglio il nuovo regime di cassa invitiamo i clienti interessati ad indicare, per ogni fattura di acquisto/vendita, i relativi estremi di pagamento/incasso.

 

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore informazione.