NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL’IVA


Pubblicato il in Blog da Elio Colleoni

La c.d. “Manovra correttiva” ha modificato la disciplina del diritto alla detrazione dell’IVA e alla tempistica di annotazione delle fatture d’acquisto.

In particolare è stato disposto che, con riferimento alle fatture emesse dall’1.1.2017:

Esercizio alla detrazione dell’IVA

– Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, nella dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (precedentemente il termine era la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto);

 

Annotazione delle fatture d’acquisto/bollette doganali

– le fatture d’acquisto / bollette doganali devono essere annotate nel registro IVA anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno (precedentemente il diritto a detrarre l’IVA poteva avvenire anteriormente alla liquidazione periodica ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta).